La scheda dati di sicurezza (abbreviata SDS) è un documento legale che fornisce una schematica comunicazione di informazioni di sicurezza sulle sostanze e miscele.
Essa è rivolta sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza ed ha lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente.
Lo scopo della scheda dati di sicurezza è quello di consentire agli utenti di adottare le misure necessarie relative alla protezione delle persone, salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.
Le informazioni fornite aiuteranno anche i datori di lavoro a rispettare i loro obblighi ai sensi Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi relativi ad agenti chimici sul lavoro.
Chi deve compilare la SDS (Scheda dati di Sicurezza)
La scheda dati di sicurezza deve essere compilata dal fabbricante o importatore o fornitore di sostanze o miscele chimiche.Ognuno degli attori presenti lungo la catena di approvvigionamento deve verificare l'adeguatezza della Scheda dati di sicurezza ricevuta dal fornitore e compilare la propria SDS utilizzando tutte le informazioni pertinenti.
Chiunque compili la propria SDS è responsabile della precisione delle informazioni che ha trascritto.
Secondo ilregolamento REACH, la SDS deve essere compilata da una persona “competente”. La compilazione di una buona scheda di sicurezza, infatti, richiede un'appropriata conoscenza di aspetti riguardanti le proprietà della sostanza o miscela, la salute e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza del trasporto e la protezione dell'ambiente.
La persona responsabile della compilazione può dunque aver bisogno del contributo di diverse fonti interne o esterne, pur garantendo la coerenza della SDS. (Consulenza)
Scheda Dati di Sicurezza (SDS): Innovazioni dal Regolamento REACH
Le schede dati di sicurezza dei prodotti chimici hanno mantenuto la lorostruttura in 16 punti, pur avendo subito delle innovazioni secondo ilregolamento REACH.
Le stesse dovranno contenere:
i valori di tossicità (DNELs) - LIVELLO DERIVATO SENZA EFFETTO, ovvero il livello di esposizione al di sopra del quale i lavoratori non devono essere esposti; o, fatto salva la dimostrazione della non possibilità di definizione del DNEL;
il DMEL- LIVELLO DERIVATO DI MINIMO EFFETTO ovvero, livello di esposizione al di sotto del quale si assume che gli effetti avversi abbiano una probabilità tendente a zero di manifestarsi nelle popolazioni esposte.
Inoltre, per le sostanze prodotte/commercializzate con volumi pari o superiori a10 t/anno, allegato alla SDS dovranno essere inclusi anche gli scenari di esposizione.
Schede di sicurezza prodotti chimici: 16 sezioni
La scheda dati di sicurezza deve contenere 16 SEZIONI. Il formato è definito nel regolamentoREACH.
I punti della scheda dati di sicurezza sono quelli di seguito elencate:
PUNTO 1: Identificazione sostanza/preparato e della società/impresa;
PUNTO 2: Identificazione dei pericoli;
PUNTO 3: Composizione/informazione sugli ingredienti;
PUNTO 4: Misure primo soccorso;
PUNTO 5: Misure antincendio;
PUNTO 6: Provvedimenti in caso di dispersione accidentale;
PUNTO 7: Manipolazione e immagazzinamento;
PUNTO 8: Protezione individuale/controllo dell’esposizione;
Gestione Schede Dati di Sicurezza: Rilascio e aggiornamento
Secondo il regolamento REACH la scheda dati di sicurezza deve essere rilasciata:
entro la data di fornitura delle sostanze o delle miscele pericolose;
gratuitamente su carta o in forma elettronica;
a ogni revisione con aggiornamenti rilevanti per la salute, la sicurezza e l’ambiente.
Inoltre, deve essere compilata nella lingua dello stato membro in cui avviene l’immissione sul mercato.
Secondo il regolamento REACH La scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata quando:
non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
allorché è stata imposta una restrizione.
Nei casi di aggiornamento della SDS i fornitori trasmettono la scheda di dati di sicurezza aggiornata a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti.
SDS e trasporto delle merci pericolose nelle diverse modalità: Sezione 14
La scheda dati di sicurezza fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto delle merci pericolose applicabile per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU che controllano il trasporto in Europa.
In particolar modola sezione 14 della SDS fornisce informazioni su:
informazioni aggiuntive, qualora rilevanti, come i codici di restrizione in galleria o l’indicazione di INQUINANTI MARINI/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE;
precauzioni speciali per l’utente (che potrebbero essere riferite alla sezione 8 (Controllo dell’esposizione/protezione individuale della SDS));
il trasporto alla rinfusa via mare o acque interne, laddove i carichi si intendono come trasportati alla rinfusa in base ai seguenti strumenti IMO: allegato II della convenzione MARPOL e codiceIBC.
Il fornitore di un prodotto o una sostanza deve verificare inoltre che le informazioni indicate nella scheda dati di sicurezza siano coerenti con la classificazione e la composizione indicate nelle sezioni 2 e 3. La corretta compilazione di ogni sezione garantisce ai clienti tutte le informazioni di trasporto di cui hanno bisogno.
Esempio scheda di sicurezza punto 14
Quando non è prevista la compilazione della Scheda Dati di Sicurezza?
Non è prevista la compilazione della scheda dati di sicurezza per le miscele che non sono classificate come pericolose ma che contengono determinate sostanze pericolose, in questo caso è necessario fornirla qualora gli utilizzatori a valle o i distributori la richiedano.
Inoltre, se la sostanza o miscela è anche venduta al pubblico, non è necessario compilarla a meno che questa non venga richiesta da un utilizzatore a valle o un distributore.
Una scheda di dati di sicurezza deve essere infatti fornita agli utilizzatori a valle per:
una sostanza o miscela classificata come pericolosa ai sensi delregolamento CLP;
una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC).
(fonte ECHA)
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