REACH

REACH


Regolamento europeo relativo alla gestione delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) 1907/2006)

REACH: Cos'è - A chi è rivolto

Il Regolamento REACH ((CE) n.1907/2006 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 18 dicembre 2006, prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.


REACH è L'acronimo delle parole inglesi "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals".

È entrato in vigore il 1° giugno 2007, (Regolamento Europeo n. 1907 del 2006) per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'U.E..


REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.


Molto importante è il problema relativo al controllo e alle sanzioni per le quali la responsabilità è delegata ai singoli stati membri. Il sistema di controllo esige che qualsiasi utilizzatore di una sostanza chimica debba verificare che a monte gli obblighi previsti dal REACH siano rispettati. Questo impone un sistema dal quale nessun attore della filiera produttiva possa ritenersi escluso. Anche gli importatori di articoli di fabbricazione non U.E. dovranno verificare e garantire che questi non contengano sostanze soggette a restrizioni o autorizzazioni.

REACH: Obiettivi

Obiettivo del REACH è quello di far fornire dai Fabbricanti ed importatori di sostanze chimiche agli utilizzatori a valle le informazioni di rischio necessarie per il loro uso sicuro.

 

Il Regolamento REACH si prefigge i seguenti obiettivi:


  • migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici
  • promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
  • mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE.


Il Regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:


  • l'istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
  • la registrazione di una sostanza;
  • la valutazione da parte dell'ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese;
  • l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti";
  • l'adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici;
  • l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche; l'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (helpdesk nazionali);
  • l’attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.


Dall'entrata in vigore del Regolamento REACH sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti dei suoi allegati, per poterli consultare visita la sezione Normativa europea.

REACH: Innovazioni sulle SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH. Il REACH ha portato alcune innovazioni nelle scheda di dati di sicurezza (SDS), pur mantenendo la loro struttura in 16 punti.

REACH e CLP

Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.


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