Esenzioni (1.1.3.4 ADR)

Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose imballate in Quantità limitate (1.1.3.4 ADR) (Limited Quantity)


Alcune disposizioni speciali esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni dell’ADR.


Alcune merci pericolose imballate in Quantità Limitate (3.4 ADR), possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.


Tale esenzione si può applicare nel caso in cui la merce venga imballata in un imballaggio combinato con imballaggi interni di piccola capacità e imballaggi esterni aventi anch’essi piccoli quantitativi in totale. Tali quantità, relative alle singole merci sono riportate nella relativa colonna della Tabella A.


I sovrimballaggi contenenti colli che beneficiano delle esenzioni di questo regime, devono riportare le stesse etichette come i colli a meno che le segnalazioni delle merci pericolose contenute siano visibili.


Prima del trasporto, gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore, in maniera che ne rimanga traccia, della massa totale lorda delle merci da trasportare di questa categoria.

Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura conforme al punto precedente sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando l’unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già richiesta una segnalazione con pannelli arancioni. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente i pannelli arancioni, oppure, contemporaneamente, sia i pannelli arancioni che la marcatura come sopra.


I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare una marcatura conforme al punto precedente sui quattro lati, ad eccezione di quando il container contiene altre merci pericolose che devono essere placcate. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente le placche oppure, contemporaneamente, sia le placche che la marcatura.


Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, salvo quando la marcatura apposta sui container non è visibile all’esterno di questa unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente essere apposta sul fronte e sul retro dell’unità di trasporto.


Le merci pericolose imballate in quantità limitate se le quantità trasportate superano le 8 tonnellate di massa lorda totale per unità di trasporto sono oggetto di restrizione nelle gallerie e sono tenute in conto nella determinazione del codice di restrizione in gallerie (E) che viene assegnato all’insieme del carico di una unità di trasporto.

La massa lorda totale del collo non deve superare 30 kg.

MARCHIO QUANTITA LIMITATA ADR

Ad eccezione del trasporto aereo, i colli contenenti merci pericolose in quantità limitata devono recare la marcatura specificata al 3.4 ADR. 


La marcatura deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere all’esposizione alle intemperie senza una sostanziale riduzione della sua efficacia. Le parti superiore ed inferiore ed il bordo devono essere neri. L’area centrale deve essere bianca o di un colore adeguatamente contrastante. Le dimensioni minime devono essere 100 x 100 mm e la larghezza minima della linea che forma il quadrato posato sul vertice (losanga) deve essere di 2 mm. Se la dimensione del collo lo richiede, le dimensioni possono essere ridotte fino a 50 x 50 mm a condizione che la marcatura rimanga chiaramente visibile



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